Saturday 23 February 2008

Lo Statuto del Comitato Quarto Stato

A norma di quanto dispone il D.Lgs. n 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito un comitato di nome "Quarto Stato" senza scopo di lucro.

Articolo 1 - SCOPI. Il Comitato ha come scopo una diffusa fruizione popolare del messaggio di solidarietà sociale contenuto nel quadro "Il Quarto Stato" di Giuseppe Pellizza da Volpedo tramite il finanziamento su base popolare della realizzazione da parte dell'arazziera Vittoria Montalbano di un arazzo riproducente tale quadro e una successiva gestione dell'arazzo da parte di un gruppo di artisti composto secondo le indicazioni del premio nobel Dario Fo. Tale gestione deve essere volta a garantire senza fini di lucro la piena disponibilità dell'opera a coloro che ne condividono i contenuti. Per raggiungere tale scopo il Comitato si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. L'attività del Comitato non ha fini di lucro. Il comitato raccoglierà finanziamenti a fondo perduto, primariamente su base popolare in modo individuale e secondariamente da associazioni ed enti. La proprietà dell'opera sarà del gruppo di artisti citato. Tale gruppo di persone dovrà costituirsi in associazione o, eventualmente tramite successiva trasformazione, in fondazione, comunque senza fini di lucro.

Articolo - 2 - DESTINAZIONE DEI FONDI. Il comitato mette a disposizione dell'arazziera Vittoria Montalbano, che rilascerà al comitato a fronte di ogni versamento i documenti fiscali previsti per legge, i fondi raccolti di volta in volta. Il comitato può utilizzare una piccola parte dei fondi raccolti per sostenere, documentandole, le spese connesse al raggiungimento dei suoi scopi. A partire dalla formazione del gruppo di persone destinato a gestire l'opera una volta realizzata, il comitato può scegliere tra devolvere i fondi raccolti all'entità, associazione o altro, che rappresenta tale gruppo o devolverli direttamente all'arazziera Vittoria Montalbano.

Articolo 3 - ONLUS. Il Comitato svolge un attività rientrante nel settore 7 indicato dalla normativa che governa le Onlus ed esattamente "Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (norme ora sostituite dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali approvato con D.Lgs. 29/10/99 n. 490)".

Articolo 4 - ORGANI E POTERI. L'unico organo decisionale del Comitato è l'assemblea degli aderenti che decide a maggioranza (50%+1) dei presenti. Tra gli aderenti al comitato vige una totale parità di doveri e diritti. L'assemblea degli aderenti elegge un presidente che la rappresenta e che resta in carica un anno.

Articolo 5 - SEDE. Il Comitato ha sede in Torino, corso Unione Sovietica 215. La sede potrà variare per decisione dell'assemblea degli aderenti.

Articolo 6 - ADESIONE AL COMITATO. Per aderire al comitato è necessario presentare domanda scritta all'assemblea che delibera sull'ammissione o meno.

Articolo 7 - QUOTE ASSOCIATIVE. L'adesione al Comitato comporta il versamento di una quota annua da parte degli aderenti. Tale quota, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'assemblea dagli aderenti, scade il 31 dicembre e va rinnovata entro il 31 maggio, pena il decadimento dalla posizione di aderente al Comitato.

Articolo 8 - RECESSO. Ciascun aderente è libero di recedere dal Comitato in ogni momento, dandone comunicazione all'assemblea.

Articolo 9 - ESCLUSIONE DEI SOCI. L'aderente può essere escluso dal Comitato con delibera dell'assemblea previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione. L'esclusione è prevista per mancato pagamento della quota associativa, inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali.

Articolo 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea degli aderenti deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Presidente e da almeno 1/3 degli aderenti. L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà pervenire a tutti gli aderenti con almeno tre (3) giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica o e-mail.

Articolo 11 - PRESIDENTE DEL COMITATO. Il presidente del Comitato è eletto dall'assemblea ed è unico rappresentante del Comitato nei confronti dei terzi e cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 12 - COMPENSI. Il Presidente non ha diritto a compensi e/o gettoni di presenza.

Articolo 13 - PATRIMONIO. Il patrimonio del comitato è costituito da quote versate dagli aderenti e da riserve accantonate. Il Comitato risponde delle proprie obbligazioni con il suo patrimonio. Allo scioglimento del comitato il patrimonio, salvo diversa destinazione di legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96, verrà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.

Articolo 14 - ESERCIZIO SOCIALE. L'esercizio sociale decorre dal 1' gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dell'esercizio il presidente provvede alla relazione del rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Articolo 15 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI. Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per il raggiungimento degli scopi e per le attività ad esso direttamente connesse. E' fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita del comitato.

Articolo 16 - DURATA E SCIOGLIMENTO. Il Comitato rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea.

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Il Quarto Stato

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